Lo pseudonimo non è uno scudo

Utilizzare uno pseudonimo non salva da una multa chi apre una casella di posta elettronica a nome di un altro. A stabilirlo è la Cassazione, che afferma: la “partecipazione ad aste on line con l’uso di uno pseudonimo presuppone necessariamente che a tale pseudonimo corrisponda una reale identità, accertabile on line da parte di tutti i soggetti con i quali vengono concluse le compravendite. E ciò, evidentemente, al fine di consentire la tutela delle controparti contrattuali nei confronti di eventuali inadempimenti”.

Con queste motivazioni la Terza sezione penale ha convalidato una sanzione di 1140 euro per il reato di sostituzione di persona nei confronti di un uomo che aveva utilizzato i dati anagrafici di una donna per aprire a suo nome un account e una casella di posta elettronica, facendo così ricadere sull’inconsapevole intestataria le morosità dei pagamenti di beni acquistati ad aste in Rete.

Inutile il ricorso dell’uomo, che puntava a dimostrare di aver partecipato alle aste con un nome di fantasia e di aver utilizzato i dati della donna solo per l’iscrizione.

Più in generale la Suprema Corte nella sentenza 12479 spiega che rientra nel “reato di sostituzione di persona, la condotta di colui che crei e utilizzi un account di posta elettronica, attribuendosi falsamente le generalità di un diverso soggetto, inducendo in errore gli utenti della Rete Internet, nei confronti dei quali le false generalità siano declinate e con il fine di arrecare danno al soggetto le cui generalità siano state abusivamente spese”.

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