Articoli con tag Tribunale

Condannerete Zuckerberg per il mio status

Se si condanna un blogger per commenti “fuorilegge” postati da terzi con l’argomento che il blogger stesso ha una responsabilità diretta in quanto titolare dello spazio (Varese prima, Roma poi) a prescindere dal reale controllo o filtro esercitati e dal ruolo attivo o passivo svolto dal soggetto si affermano altre pesanti cose di riflesslo.

Ad esempio, che la responsabilità è anche di chi ha messo a disposizione del blogger una piattaforma (Google? WordPress?), e di chi ha dato la possibilità a tutti i soggetti di creare lo spazio, accedervi e postare contenuti in violazione della legge (i provider). Di più, se si chiama in causa nella sentenza un profilo o una pagina Facebook, allora le responsabilità per contenuti diffamatori o considerati apologia di reato se le dovrebbe accollare anche Mark Zuckerberg,o chi per lui rappresenta il social network in sede legale. 

Ultimo, a chi riceve montagne di commenti a post e status non resterebbe che fare una scelta: passare le giornate a scremare contenuti pericolosi, rischiarsela ogni giorno o chiudere i rubinetti della conversazione (prosciugando così l’anima più profonda della rete). Basterebbe questo a palesare la terrificante imponenza dell’attacco mosso da certe sentenze alla libertà di espressione online, ma c’è anche di più: la disciplina europea in materia di intermediazione e le pronunce della Corte di Cassazione. E mi sembra abbastanza.

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Da blogger a direttore responsabile in un colpo solo. E senza filtro

Sei hai un blog e qualcuno inserisce commenti diffamatori sotto un tuo post, che tu abbia un filtro o meno, potresti essere condannato per diffamazione. È la amara conclusione che arriva dal tribunale di Varese, dove una ragazza di 21 anni è stata condannata per la presenza, sul suo diario online, di alcuni commenti ritenuti lesivi dell’immagine della responsabile di una casa editrice.

Il giudice ha deciso di applicare alla giovane le norme previste dalla legge sulla stampa 47 del 1948 e dall’articolo 595 del codice penale, quello sulla diffamazione appunto, finendo per equiparare la figura della blogger a quella di un direttore di testata. Un’impostazione che stride con quella che la corte di Cassazione dava nel luglio 2010 con la sentenza 35511, dove si leggeva chiaramente:

né con lo legge 7 marzo 2001 n. 62, né con il già menzionato D.Lsvo del 2003, è stata effettuata la estensione della operatività dell’art. 57 cp dalla carta stampata ai giornali telematici, essendosi limitato il testo del 2001 a introdurre la registrazione dei giornali on line (che dunque devono necessariamente avere al vertice un direttore) solo per ragioni amministrative e, in ultima analisi, perché possano essere richieste le provvidenze previste per l’editoria (come ha chiarito il successivo D. Lsvo). 
Allo stato, dunque, “il sistema” non prevede lo punibilità ai sensi dell’art 57 cp (o di un analogo meccanismo incriminatorio) del direttore di un giornale on line”.

A maggior ragione l’articolo 57 del codice penale non potrebbe valere per un blogger, soprattutto se non esercita alcun filtro sui commenti che arrivano sul suo blog (come nel caso in questione). Tanto che in precedenza anche direttori responsabili sono stati assolti in situazioni analoghe. Il caso più noto è quello dell’ex direttore dell’Espresso online Daniela Hamaui; nella sentenza si leggeva che il commento che l’aveva portata in tribunale “non era un commento giornalistico, ma un post inviato alla rivista da un lettore, automaticamente pubblicato, senza alcun filtro preventivo”.

Tra le motivazioni della sentenza di Varese si legge, invece:

Quanto all’attribuzione soggettiva di responsabilità all’imputata, essa è diretta, non mediata dai criteri di cui agli artt. 57ss. c.pen.; la disponibilità dell’amministrazione del sito Internet rende l’imputata responsabile di tutti i contenuti di esso accessibili dalla Rete, sia quelli inseriti da lei stessa, sia quelli inseriti da utenti; è indifferente sotto questo profilo sia l’esistenza di una forma di filtro (poiché in tal caso i contenuti lesivi dell’altrui onorabilità devono ritenersi specificamente approvati dal dominus), sia l’inesistenza di filtri (poiché in tal caso i contenuti lesivi dell’altrui onorabilità devono ritenersi genericamente e incondizionatamente approvati dal dominus).

Non è certamente idonea a escludere la responsabilità penale dell’imputata la clausola di attribuzione esclusiva di responsabilità agli autori dei commenti contenuta in un “regolamento” di natura esclusivamente privata per l’utilizzazione del sito (gli autori, semmai concorrono nel reato, ma di essi in questo processo non vi è traccia di identificazione, né sono imputati)”.

In pratica, sembra dire il tribunale, che tu sia direttore di una testata registrata o tu sia un blogger, e che nello specifico tu abbia un filtro o meno sui tuoi contenuti è indifferente: se c’è una diffamazione sul tuo sito, da qualunque parte venga, sei responsabile della diffamazione. E in più senza che risulti imputato l’autore materiale del commento incriminato. Uno scenario che farà tremare le vene ai polsi di chi riceve decine di commenti ad ogni post che pubblica e sembra disegnato sull’“amazza blog”, legge che però, per fortuna, non è mai entrata in vigore.

La corte di Varese (in passato protagonista di una condanna per un blog satirico francese accusato di aver diffamato Renzo Bossi) chiude, inoltre, facendo la morale al sistema:

Le conseguenze sanzionatorie dei reati – si tratta di più azioni, unite dall’identità di disegno criminoso – possono essere contenute, in ragione della giovane età dell’imputata e di una sua possibile sottovalutazione delle condotte illecite, frutto di una diseducazione di cui essa stessa è vittima, in un contesto sociale di falsamente proclamata liceità di qualsiasi lesione dell’altrui personalità morale, tanto più se veicolata dai mezzi di comunicazione, scegliendo la pena pecuniaria e applicando a suo favore le circostanze attenuanti generiche, da ritenersi equivalenti alle sussistenti aggravanti”.

Risuonano gli echi dei recenti dibattiti sulla presunta “anarchia del Web”. Il che rende la vicenda, se possibile, ancora più triste.

 

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La ritirata dei sequestratori di massa

Sentenza dissequestro siti Tribunale di Padova

Si può, in un paese democratico, sequestrare 493 siti Internet perché si presume che, avendo nell’URL il nome di un marchio registrato, essi siano responsabili di violazioni di dritto d’autore? Si può bypassare il momento del controllo caso per caso e intervenire invece con la solita scure, credendo sulla parola al proprietario del marchio che ci dice “vendono i miei prodotti in maniera illecita, tutti, o almeno potrebbero farlo, ne sono sicuro”? Evidentemente no, ma ci hanno provato. Anzi, per un po’ ci sono riusciti.

Ripercorriamo le fasi della vicenda: il 29 settembre 2011 il GIP di Padova Lara Fortuna firma un provvedimento per il sequestro preventivo di ben 493 siti a seguito della denuncia della società proprietaria del marchio di abbigliamento “Moncler”. Il marchio stesso sarebbe stato sfruttato in maniera illecita dai suddetti spazi online; nello specifico infatti le accuse sono commercio di prodotti con segni falsi e vendita di prodotti con segni mendaci. Come spiegava l’avvocato Fulvio Sarzana di Sant’Ippolito “sembra proprio che il semplice nome di dominio associato al sito sequestrato, sia stato considerato di per sé elemento da cui far scaturire l’illecito contraffattorio. Si tratta quindi in verità di un vero e proprio “sequestro preventivo” di nomi di dominio, “camuffato” da inibizione all’accesso per gli utenti italiani. La richiesta giunta ai provider italiani, inoltre, in ordine alla ricerca attiva delle centinaia di siti internet da oscurare, contrasta contro l’elementare principio in base al quale i provider non possono essere considerati a tutti gli effetti gli sceriffi della rete. Il precedente rischia di ripercuotersi seriamente sulle vendite effettuate tramite i portali di commercio elettronico quali Ebay, che potrebbero essere chiamate a rispondere in concorso con coloro che vendono beni ritenuti contraffatti su internet, e vedersi cosi chiuse le pagine delle inserzioni attraverso lo strumento del sequestro preventivo”.

Poche settimane dopo la sentenza veniva impugnata da Assoprovider e AIIP davanti al Tribunale della Libertà di Padova. Il 2 novembre 2011 su Wired Alessandro Longo scriveva: “Ho scoperto che in Italia al momento sono oscurati 6 mila siti web, di cui solo 900 per pedopornografia. 2.500 lo sono per scommesse/giochi non autorizzati. Il resto sono per reati di contraffazione, violazione del diritto d’autore, persino (raramente) diffamazione. Si spiega così la rabbia dei provider. La buona notizia è che per la prima volta hanno avuto la possibilità di opporsi contro un ordine di oscurare i siti […] Significa che ora c’è un arma in più contro l’abuso di oscuramento di siti web: almeno un Tribunale ha considerato legittimo il tentativo dei provider opporsi all’ordine. In ballo c’è la tenuta della libertà d’espressione online. Se passa l’idea che è così facile oscurare centinaia di siti in un colpo solo, con il concetto del “sequestro preventivo”, allora rischiano tutti coloro che si scagliano contro politici e aziende scorrette. Ricordiamo che il caso Moncler ha riguardato anche domini vuoti, senza un sito attivo, solo per la futura eventualità che potessero essere utilizzati per vendere prodotti contraffatti.
Per di più, è pericoloso per lo stesso funzionamento di internet che si ecceda con gli oscuramenti di indirizzi ip. Ognuno di questi infatti può avere sotto più di un sito web. Tutti vengono oscurati per il blocco del loro ip: anche quelli che non c’entrano niente con la sentenza”.

Dunque mi viene in mente: e se io mi chiamassi Gianni Moncler e avessi aperto un blog per esprimere le mie opinioni in merito al sindaco del mio paese? Un’azienda mi avrebbe tappato la bocca. E se semplicemente questo blog fosse collegato allo stesso indirizzo IP di un “vendomoncler.org”? Non potrei più esprimere un parere come “questo tipo di meccanismo somiglia ad una censura irrispettosa della libertà d’espressione e delle garanzie costituzionali che devono essermi garantite in uno stato democratico”.

E così ieri arrivava il dissequestro dei siti da parte del Tribunale del riesame di Padova, che specificava: “il provvedimento impugnato tende effettivamente a connotarsi per esorbitanza rispetto alla concreta acquisizione di elementi fattuali che consentano di evidenziare, chiaramente, acclarate condotte di contraffazione di capi con marchi Moncler”. Per la prima volta si dà ascolto ai provider e si instaura il principio che il sequestro preventivo (quello stabilito dal tribunale prima del processo) va usato con parsimonia, anche sul Web. Si riporta poi alla giusta dimensione l’onere della prova: “non ci basta una lista, cari amici della Moncler. Vogliamo prove, caso per caso. Siamo la magistratura, non una mannaia a gettoni”.

Speriamo solo che il sistema abbia imparato la lezione.

Update 7 novembre – Chi ha il compito di difendere gli utenti? Una riflessione di Guido Scorza in proposito.

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