Agcom signora dei tranelli

Analizzando la delibera pubblicata dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Guido Scorza ha rilevato la presenza di alcuni importanti dettagli che nel comunicato stampa di presentazione erano stati tralasciati…

Sfortunatamente, il testo del Regolamento ora posto in consultazione pubblica, continua ad evidenziare i tanti aspetti di criticità al centro delle discussioni, mobilitazioni e dibattiti delle ultime settimane. Le poche luci del testo del Regolamento, infatti, non valgono a dissipare le troppe ombre che permangono. L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – dispiace doverlo scrivere dopo essersi illusi di un più significativo ripensamento – continua ad arrogarsi l’esercizio di un potere normativo che non le compete e che non le attribuisce alcuna disposizione di legge primaria, sulla circolazione di ogni genere di contenuto nello spazio pubblico telematico. L’Autorità, infatti, a quanto si legge nello schema di regolamento sembrerebbe intenzionata a dettare regole valide per “ogni contenuto sonoro, audiovisivo, giornalistico ed editoriale coperto da copyright diffuso su reti di comunicazione elettronica” anziché per i soli contenuti audiovisivi. Ambiguo, almeno nell’attuale formulazione, inoltre il limite soggettivo di applicazione delle norme contenute nella nuova disciplina che l’Autorità sembra intenzionata – anche qui in assenza di qualsiasi copertura normativa – a rendere applicabili anche ai soggetti che esercitano attività per scopo non commerciale e/o all’estero. Tante, troppe e davvero di grande rilievo, inoltre, le perplessità che il testo del Regolamento solleva in merito al procedimento che, nelle intenzioni dell’Autorità, dovrebbe condurre alla rimozione di un contenuto dallo spazio pubblico telematico.

Il procedimento, infatti – nonostante il comunicato stampa avesse fatto ipotizzare il contrario – rimane sommario: il gestore del sito e/o il fornitore del servizio media audiovisivo [e non l’uploader del contenuto, se diverso] infatti avrà a disposizione solo 48 ore per far pervenire all’AGCom – peraltro attraverso la posta elettronica certificata in uso, come è noto, solo a un manipolo di geek italici e/o brunettiani – eventuali controdeduzioni.

Si tratta, evidentemente, di una colossale ipocrisia dell’Autorità che sa perfettamente che in un intervallo di tempo tanto breve nessun gestore di sito internet e/o di piattaforma di condivisione di contenuti sarà mai in grado di formulare e trasmettere osservazioni difensive su di un contenuto che, peraltro, è stato prodotto e pubblicato da un terzo.
Il modo con il quale l’AGCom finge di riconoscere ai contro interessati il diritto ala difesa e quello a un giusto processo loro costituzionalmente garantiti, è, a dir poco, offensivo.
Egualmente irrisorio – e da stato di guerra – il
termine di 48 ore entro il quale, a seguito dell’adozione del provvedimento da parte degli uffici dell’Autorità, il destinatario dello stesso dovrà/potrà procedere alla spontanea rimozione prima che gli uffici stessi trasmettano al Collegio dell’Autorità gli atti per l’adozione di un formale ordine di rimozione.
Non è chiaro, inoltre, a quale genere di provvedimento l’Autorità stia pensando quando scrive che, in relazione ai soggetti localizzati all’estero, qualora non ottemperino all’ordine di rimozione del quale pure possono essere destinatari, “l’organo collegiale può ordinare al fornitore di servizi di media audiovisivi o radiofonici attivo in Italia la cessazione della trasmissione o della ritrasmissione di programmi audiovisivi diffusi in violazione delle norme sul diritto d’autore”.
Il rischio è che nonostante nel comunicato stampa sia stato espressamente dichiarato l’esatto contrario, l’AGCom continui a ipotizzare di riservarsi il diritto di chiedere ai provider italiani di
rendere inaccessibili i contenuti oggetto di sospette [solo l’autorità giudiziaria può accertare l’effettiva violazione] violazioni del diritto d’autore.
Inaccettabile, infine, l’idea che l’AGCom si riservi il diritto di irrogare
salatissime sanzioni pecuniarie per l’ipotesi di violazione di provvedimenti da essa stessa sommariamente adottati – e, quindi, con un ampio margine di errore – in forza di regole da essa medesima scritte, in gran parte, senza disporre della necessaria copertura normativa.
Troppe ombre, purtroppo, soprattutto alla luce delle tante occasioni sin qui offerte all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per ritornare sui suoi passi e proporre il varo di un provvedimento più equilibrato.
Non resta che partecipare alla consultazione pubblica e provare, ancora una volta, a far comprendere all’Autorità che i diritti e le libertà fondamentali degli utenti valgono almeno quanto quelli – solo economici – dei Signori del Copyright.

Leggi anche il suo intervento su Punto Informatico, del quale propongo qui sotto un estratto.

Accadrà così che centinaia di migliaia di contenuti – video, post e podcast – di cittadini ed utenti verranno rimossi dallo spazio pubblico telematico senza che questi ultimi ne abbiano notizia né siano posti nella condizione di difendersi. Si tratta di una previsione a dir poco anti-costituzionale perché in aperta violazione, con un colpo solo, degli articoli 21 (libertà di manifestazione del pensiero), 24 (diritto alla difesa) e 111 (diritto ad un giusto processo).

Siamo dinanzi ad un autentico golpe istituzionale per effetto del quale un’Autorità amministrativa pretende di spogliare i cittadini di diritti e libertà fondamentali loro riconosciuti dalla Carta Costituzionale. I perversi ideatori di questo procedimento andrebbero probabilmente processati per attentato alla costituzione (lo scrivo in senso atecnico) o, più semplicemente, occorrerebbe augurare loro che, se in affitto, venissero sfrattati dalla propria abitazione all’esito di un procedimento celebrato in 48 ore davanti ad un’Autorità amministrativa formata dai rappresentanti dei proprietari degli immobili e senza neppure essere informati della pendenza del procedimento medesimo.

L’espressione “illegittimità costituzionale” non rende giustizia all’iniquità della previsione che l’Autorità vorrebbe introdurre nel nostro ordinamento. L’unica concessione, si è detto, che l’Autorità sembra intenzionata a fare agli utenti della Rete è il riconoscimento del principio del cosiddetto fair use. Gli utilizzi di opere dell’ingegno altrui a scopo non commerciale, e non in concorrenza con l’uso commerciale delle opere stesse da parte degli aventi diritto, non dovrebbero costituire una violazione dei diritti d’autore.

In linea di principio si tratta – occorre darne atto agli uomini del Presidente Calabrò – di un fatto non di poco conto e da salutare con favore. A ben vedere, tuttavia, anche sotto tale profilo l’AGCOM concede a parole molto di più di quanto non riconosca effettivamente a sfogliare le norme contenute nel Regolamento.

La verifica circa la sussistenza di un’ipotesi di fair use, infatti, è rimessa in prima battuta agli stessi titolari dei diritti (art. 6, comma 1) ed in seconda battuta alla competente Direzione dell’Autorità (art. 9, comma 3) che anziché valutarla alla stregua della giurisprudenza sembra chiamata a farlo sulla base di parametri autonomamente individuati dalla medesima AGCOM all’art. 10 del Regolamento. Tutto, in altro parole, sembra confermare la convinzione dell’Autorità di poter scrivere un codice speciale – di merito e rito – per questo genere di procedimenti ed essere preordinato a confinare le ipotesi di fair use a reali e rarissime eccezioni.

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