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Notizie: da consumarsi preferibilmente entro il […]

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A leggere della condanna inflitta al quotidiano abruzzese Primadanoi.it non stupisce tanto il fatto che si sia condannato un giornale per aver publicato la verità, ma la mancanza di tempi certi che regolano il diritto all’oblio su Internet e la conseguente arbitrarietà con la quale il giudice unico di Ortona abbia stabilito che la “data di scadenza” era stata superata. E che in ogni caso, quando si deciderà per un risolutivo intervento legislativo, la soluzione non potrà essere imporre agli editori del Web la sistematica cancellazione di notizie vere, come non si può imporre all’editoria tradizionale di far sparire copie di giornali cartacei dopo un lasso di tempi prestabilito. Al massimo, il loro aggiornamento, ma non nella formula “ricorda tutto quello che hai scritto negli ultmi 100 anni”. Come sempre, la libertà di espressione online è trattata come se fosse un surrogato di quella “tradizionale”.

Sulla vicenda, ai tempi della prima sentenza del 2011, aveva preso posizione anche l’ordine dei Giornalisti d’Abruzzo, sul cui sito ufficiale il 26 marzo si leggeva: “La sentenza […] pone seri problemi ai giornalisti nell’esercizio del diritto di cronaca . L’articolo in questione, peraltro, secondo anche il parere del Garante per il trattamento dei dati personali, era stato redatto rispettando i criteri fondamentali del codice deontologico dei giornalisti (verità sostanziale dei fatti, interesse pubblico e continenza nel linguaggio). Se i giornali cartacei possono conservare nei loro archivi copie dei giornali pubblicati non si capisce perché i giornali on line non debbano avere la stessa possibilità. Del resto, anche volendo cancellare i dati digitali di una notizia essa rimane indelebilmente presente nelle memorie cache dei motori di ricerca ( feed Rss). Il problema, allora, non è di semplice risoluzione giudiziaria ma occorrerebbe, invece, per il reale esercizio del diritto all’oblio, che il legislatore stabilisca criteri certi e condivisi e non solo a livello nazionale data la complessità della materia e la sua natura globale”. Ma, come detto, il giudice di Ortona ha preferito imporre una data di scadenza.

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