Articoli con tag sentenza

Notizie: da consumarsi preferibilmente entro il […]

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A leggere della condanna inflitta al quotidiano abruzzese Primadanoi.it non stupisce tanto il fatto che si sia condannato un giornale per aver publicato la verità, ma la mancanza di tempi certi che regolano il diritto all’oblio su Internet e la conseguente arbitrarietà con la quale il giudice unico di Ortona abbia stabilito che la “data di scadenza” era stata superata. E che in ogni caso, quando si deciderà per un risolutivo intervento legislativo, la soluzione non potrà essere imporre agli editori del Web la sistematica cancellazione di notizie vere, come non si può imporre all’editoria tradizionale di far sparire copie di giornali cartacei dopo un lasso di tempi prestabilito. Al massimo, il loro aggiornamento, ma non nella formula “ricorda tutto quello che hai scritto negli ultmi 100 anni”. Come sempre, la libertà di espressione online è trattata come se fosse un surrogato di quella “tradizionale”.

Sulla vicenda, ai tempi della prima sentenza del 2011, aveva preso posizione anche l’ordine dei Giornalisti d’Abruzzo, sul cui sito ufficiale il 26 marzo si leggeva: “La sentenza […] pone seri problemi ai giornalisti nell’esercizio del diritto di cronaca . L’articolo in questione, peraltro, secondo anche il parere del Garante per il trattamento dei dati personali, era stato redatto rispettando i criteri fondamentali del codice deontologico dei giornalisti (verità sostanziale dei fatti, interesse pubblico e continenza nel linguaggio). Se i giornali cartacei possono conservare nei loro archivi copie dei giornali pubblicati non si capisce perché i giornali on line non debbano avere la stessa possibilità. Del resto, anche volendo cancellare i dati digitali di una notizia essa rimane indelebilmente presente nelle memorie cache dei motori di ricerca ( feed Rss). Il problema, allora, non è di semplice risoluzione giudiziaria ma occorrerebbe, invece, per il reale esercizio del diritto all’oblio, che il legislatore stabilisca criteri certi e condivisi e non solo a livello nazionale data la complessità della materia e la sua natura globale”. Ma, come detto, il giudice di Ortona ha preferito imporre una data di scadenza.

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Non siamo clandestini

Un blogger non deve registrare il suo spazio online come una testata tradizionale, non è sottoposto a disposizioni della legge sulla stampa come, per dirne una, l’obbligo di rettifica, e la sua “creatura” non rientra tra i prodotti editoriali discilipnati dalla 62/2001. A sancirlo è la Corte di Cassazione, che ieri ha messo la parola fine al procedimento che vedeva imputato il giornalista di Accadeinsicilia Carlo Ruta, che viene ora assolto dal reato di stampa clandestina perché “il fatto non sussiste”. Si scrive così un’importante pagina della regolamentazione della Rete nostrana.

Alla fine del maggio 2011 Ruta è stato condannato dalla prima sezione della Corte d’Appello di Catania per il reato di stampa clandestina, disciplinato dall’articolo 16 della legge sulla stampa (n.47 dell’8 febbraio 1948). Già condannato dal tribunale di Modica nel 2008, Ruta è impegnato in inchieste riguardanti politica e collusioni con la mafia. Era stato citato in giudizio dal procuratore della Repubblica di Ragusa Agostino Fera, che si riteneva danneggiato dai contenuti dello spazio online. A Catania si stabiliva ora che il blog necessitava di una registrazione presso un tribunale perché equiparato ad un giornale cartaceo; in mancanza di registrazione avrebbe dunque operato in clandestinità.

Adesso la Suprema Corte ribalta tutto e cancella una delle spade di Damocle che pendevano sulla testa dei blogger. Restano vive le altre, e la citazione iniziale dell’obbligo di rettifica non è casuale. Vero, ministro Severino?

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