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Il motore di ricerca non è uno sceriffo
Pubblicato da Marco Ciaffone in Italia il 14 luglio 2011
E’ davvero importante la decisione presa in data 11 luglio della Sezione Specializzata in proprietà intellettuale del Tribunale di Roma: viene infatti annullata la sentenza con la quale alla fine di marzo 2011 il giudice Muscolo della Nona Sezione del Tribunale Civile di Roma ordinava a Yahoo! Italia di rimuovere tutti i link che portavano a versioni pirata del film iraniano About Elly e lo inibiva a presentarli ancora tra i risultati di ricerca. Si trattava di un’evidente entrata a gamba tesa nell’ambito delle regole sull’intermediazione. Ma c’è di più: il giudice infatti specificava che Yahoo non esercita un controllo preventivo sui contenuti dei siti sorgente a cui è effettuato il link riconoscendo la non responsabilità del motore di ricerca nella fase di selezione e posizionamento delle informazioni (cosa scontata ma sembra ogni volta una conquista) ma da un altro lato affermava che “una volta venuto a conoscenza del contenuto illecito di alcuni siti è in condizione di esercitare un controllo successivo e impedirne la indicizzazione e il collegamento, non essendo materia del contendere la eliminazione dei contenuti dei siti pirata”. Il tutto alla luce del fatto che la società di produzione cinematografica PFA aveva scritto una lettera a Yahoo! Italia per metterla a conoscenza dei siti pirata stessi; “la mancata attivazione del gestore del motore di ricerca in tal senso– continuava il giudice nella sentenza – lo rende responsabile di un concorso nella contraffazione dei diritti di proprietà intellettuale”, e lo espone dunque a condanne, non essendo più la situazione ricompresa nel safe harbor europeo. L’unicità della sentenza risiedeva anche nel fatto che di solito questo tipo di ordini vengono dati ai gestori degli spazi web o ai content provider (come Youtube) e non ai siti di indicizzazione. E così Opengate Italia, la società che ha portato in tribunale Yahoo! Italia, poteva affermare per bocca del suo presidente Tullio Camiglieri, che i prossimi obiettivi sarebbero stati Google e lo stesso Youtube. Dunque, sembrava palesarsi il principio secondo il quale un motore di ricerca è obbligato a rimuovere i link che portano a materiale illegale se viene genericamente a conoscenza della loro esistenza dopo una segnalazione, principio che avrebbe potuto creare una situazione nella quale i search engine vengono ricoperti di richieste in tal senso e devono provvedere, pena l’essere ritenuti responsabili degli illeciti commessi dai siti dei quali si presenta il link tra i risultati.
In ogni caso, Yahoo! Italia annunciava subito ricorso in appello contro la sentenza che veniva così revocata. In sostanza, la Sezione Specializzata stabilisce che la PFA Films deve indicare specifici indirizzi web da oscurare e comunicarli al search engine, e non può limitarsi ad indicare un “generico riferimento ad alcune tipologie di contenuti”. Inoltre, l’onere probatorio grava sul titolare dei diritti, che deve dunque dimostrare la titolarità oltre che il carattere abusivo dei singoli atti di messa a disposizione del pubblico di ciascun contenuto di cui chiede la rimozione e/o l’inibitoria alla diffusione o all’accesso”; principi che nello specifico valgono il doppio, perché oltre ad essere stati riaffermati dopo aver pericolosamente vacillato si applicano al fatto che è stata riconosciuta la non totalità della paternità da parte della PFA sui contenuti “piratati”. La Sezione Specializzata concludeva il suo intervento con una dichiarazione di principio, riaffermando la necessità che nel bilanciamento dei diritti di tutti gli attori in gioco in questo tipo di questioni (utenti, detentori di diritti ed intermediari) venga “assicurato il rispetto delle esigenze di promozione e tutela della libera circolazione dei servizi della società dell’informazione”.