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L’Agcom dà il via alle audizioni mentre Mediaset batte Yahoo. E arriva un’altra proposta di legge dal secolo scorso…
Pubblicato da Marco Ciaffone in Italia il 16 settembre 2011
L’avvocato Guido Scorza fotografa la situazione in merito al regolamento che l’Agcom si appresta a varare in materia di tutela dei diritti d’autore online, mettendo in luce pericoli, contraddizioni e possibili alternative:
“E’ scaduto in queste ore il termine – rigorosamente estivo – concesso dall’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni agli addetti ai lavori per partecipare alla consultazione pubblica relativa allo schema del nuovo regolamento sul diritto d’autore online che tante polemiche ha sollevato nei mesi scorsi.
Nei prossimi giorni si aprirà, invece, la fase delle audizioni nel corso della quale i soggetti interessati che hanno presentato, per iscritto, all’Autorità le proprie posizioni sullo schema di regolamento avranno la possibilità di illustrarle, nel dettaglio, ai funzionari dell’Autorità.
Chiusa anche questa fase, quindi, nei prossimi mesi starà all’Autorità – tenuto o meno conto delle osservazioni ricevute e perplessità sollevate da quanti hanno partecipato alla consultazione – adottare il regolamento e stabilire così, una volta per tutte, quali saranno le regole che governeranno la circolazione dei contenuti digitali nello spazio pubblico telematico italiano.
Una piccola Autorità, un minuscolo regolamento per un ambizioso obiettivo.
Tanto ambizioso, quanto pericoloso perché qualsivoglia errore commesso – ed a giudicare dallo schema di regolamento ce ne sono tanti – nella definizione della posizione di equilibrio tra la tutela dei diritti d’autore e quella della libertà di manifestazione del pensiero, finirà, inesorabilmente, con l’incidere sulla misura di democrazia e libertà alla quale avremo diritto, on line, negli anni a venire”.
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MEDIASET VS YAHOO! – Nel frattempo il tribunale di Milano accoglie le richieste di Mediaset e condanna Yahoo per aver indebitamente diffuso sul suo portale materiale coperto da diritto d’autore. Appuntamento al 18 ottobre per la quantificazione della multa.
UPDATE 17 settembre 2011 – Arrivano anche le motivazioni dei giudici, qui brillantemente analizzateda Guido Scorza.
Mentre, con meraviglioso tempismo, viene depositata alla Camera dei Deputati la proposta di legge C4549, mirante a modificare gli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, quello che recepisce la direttiva 2000/31/CE (sulla “Responsabilità dei prestatori intermediari”). La proposta parte dal presupposto che la direttiva solleva gli intermediari da responsabilità qualora gli utenti dei servizi da loro gestiti commettano reati, ma solo quando è accertato che lo stesso intermediario era ignaro della presenza del suddetto contenuto. Dunque, affermano i proponenti, in tutti quei casi nei quali l’intermediario (che sia esso provider di connessione o di servizi telematici) viene informato, da qualunque soggetto, in merito ad una violazione perpetrata sulle sue reti, esso deve intervenire per risolvere il problema. Il punto critico della proposta è che si salta il momento nel quale viene accertato che un contenuto genera reato, il che spetta alla magistratura e a nessun altro. Inoltre, nonostante si riconosce all’intermediario di non avere obblighi di sorveglianza, si spinge affinché egli implementi dei filtri contro la pubblicazione di materiale, ad esempio, in violazione di copyright. Si arriva addirittura a pensare di chiedere agli intermediari “la sospensione della fruizione dei servizi dei destinatari di tali servizi che pongono in esame violazioni dei diritti di proprietà industriale per evitare che siano commesse nuove violazioni della stessa natura da parte degli stessi soggetti”. Cioè, non si deve far pubblicare di nuovo a quel soggetto quel contenuto, imboccando la china pericolosa che porta fino alla richiesta di impedire l’accesso al servizio e, perché no, alla Rete Internet.
Per approfondire in merito agli scempi di questa iniziativa legislativa clicca qui.
Una “curiosità”: la 4549 fa il paio con il disegno di legge 4511, intitolato proprio “Modifica degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, in materia di responsabilità e di obblighi dei prestatori di servizi della società dell’informazione”; firmato dall’onorevole leghista Giovanni Fava, sembra proprio il testo sul quale è stata ricalcata questa nuova proposta.
Il motore di ricerca non è uno sceriffo
Pubblicato da Marco Ciaffone in Italia il 14 luglio 2011
E’ davvero importante la decisione presa in data 11 luglio della Sezione Specializzata in proprietà intellettuale del Tribunale di Roma: viene infatti annullata la sentenza con la quale alla fine di marzo 2011 il giudice Muscolo della Nona Sezione del Tribunale Civile di Roma ordinava a Yahoo! Italia di rimuovere tutti i link che portavano a versioni pirata del film iraniano About Elly e lo inibiva a presentarli ancora tra i risultati di ricerca. Si trattava di un’evidente entrata a gamba tesa nell’ambito delle regole sull’intermediazione. Ma c’è di più: il giudice infatti specificava che Yahoo non esercita un controllo preventivo sui contenuti dei siti sorgente a cui è effettuato il link riconoscendo la non responsabilità del motore di ricerca nella fase di selezione e posizionamento delle informazioni (cosa scontata ma sembra ogni volta una conquista) ma da un altro lato affermava che “una volta venuto a conoscenza del contenuto illecito di alcuni siti è in condizione di esercitare un controllo successivo e impedirne la indicizzazione e il collegamento, non essendo materia del contendere la eliminazione dei contenuti dei siti pirata”. Il tutto alla luce del fatto che la società di produzione cinematografica PFA aveva scritto una lettera a Yahoo! Italia per metterla a conoscenza dei siti pirata stessi; “la mancata attivazione del gestore del motore di ricerca in tal senso– continuava il giudice nella sentenza – lo rende responsabile di un concorso nella contraffazione dei diritti di proprietà intellettuale”, e lo espone dunque a condanne, non essendo più la situazione ricompresa nel safe harbor europeo. L’unicità della sentenza risiedeva anche nel fatto che di solito questo tipo di ordini vengono dati ai gestori degli spazi web o ai content provider (come Youtube) e non ai siti di indicizzazione. E così Opengate Italia, la società che ha portato in tribunale Yahoo! Italia, poteva affermare per bocca del suo presidente Tullio Camiglieri, che i prossimi obiettivi sarebbero stati Google e lo stesso Youtube. Dunque, sembrava palesarsi il principio secondo il quale un motore di ricerca è obbligato a rimuovere i link che portano a materiale illegale se viene genericamente a conoscenza della loro esistenza dopo una segnalazione, principio che avrebbe potuto creare una situazione nella quale i search engine vengono ricoperti di richieste in tal senso e devono provvedere, pena l’essere ritenuti responsabili degli illeciti commessi dai siti dei quali si presenta il link tra i risultati.
In ogni caso, Yahoo! Italia annunciava subito ricorso in appello contro la sentenza che veniva così revocata. In sostanza, la Sezione Specializzata stabilisce che la PFA Films deve indicare specifici indirizzi web da oscurare e comunicarli al search engine, e non può limitarsi ad indicare un “generico riferimento ad alcune tipologie di contenuti”. Inoltre, l’onere probatorio grava sul titolare dei diritti, che deve dunque dimostrare la titolarità oltre che il carattere abusivo dei singoli atti di messa a disposizione del pubblico di ciascun contenuto di cui chiede la rimozione e/o l’inibitoria alla diffusione o all’accesso”; principi che nello specifico valgono il doppio, perché oltre ad essere stati riaffermati dopo aver pericolosamente vacillato si applicano al fatto che è stata riconosciuta la non totalità della paternità da parte della PFA sui contenuti “piratati”. La Sezione Specializzata concludeva il suo intervento con una dichiarazione di principio, riaffermando la necessità che nel bilanciamento dei diritti di tutti gli attori in gioco in questo tipo di questioni (utenti, detentori di diritti ed intermediari) venga “assicurato il rispetto delle esigenze di promozione e tutela della libera circolazione dei servizi della società dell’informazione”.